STATUTO ASSOCIAZIONE

“Centro Operativo Soccorso Pubblico - C.O.S.P. Mazzano - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l’Associazione denominata “Centro Operativo Soccorso Pubblico - C.O.S.P. Mazzano - Organizzazione di volontariato “, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “C.O.S.P. Mazzano – O.D.V.”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di Organizzazione di Volontariato o ODV.
L’ Associazione avrà durata illimitata.
L’Associazione fissa la propria sede in Mazzano (BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Esecutivo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Statuto

L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L’Associazione è apolitica e aconfessionale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. interventi e prestazioni sanitarie;
  3. prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare di prefigge:

  1. Il primo soccorso, garantendo anche il trasporto con autoambulanza o altro mezzo, a chiunque si trovi in condizioni di sofferenza fisica o psichica.
  2. L'informazione ed educazione dei cittadini sui rischi ambientali, sanitari, l’autoprotezione, il primo soccorso;
  • La partecipazione ad attività di soccorso sanitario e/o di protezione civile in occasione di catastrofi e/o calamità naturali.

L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Esecutivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

 

TITOLO II – ADERENTI

ART. 4 – Ammissione

Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche, che condividono le finalità dell’Associazione, di cui all’articolo 2 del presente Statuto, e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Esecutivo.
L’adesione all’Associazione richiede il conseguimento della maggiore età.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Esecutivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Esecutivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato specificando se trattasi di Socio Soccorritore, Socio Collaboratore ed annotata nel Libro degli associati.
Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Esecutivo agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.
Sono Soci:

  • Soccorritori, volontari che svolgono l’attività di “soccorritore” avendo superato l’apposito esame previsto dalla normativa in vigore;
  • Collaboratori, volontari che non potendo/volendo diventare Soccorritori svolgono altre attività in favore dell’Associazione.

 

ART. 5 – Adesione e attività di volontariato.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea; in particolare all’associato è riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione stessa, oltre che per l’approvazione del bilancio d’esercizio nonché di assumere incarichi nell’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per radiazione secondo le norme del presente Statuto da parte del Consiglio Esecutivo.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Esecutivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.
L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi quali:

  • prolungata assenza dall’attività sociale;
  • per non aver frequentato, senza giustificato motivo, i corsi di aggiornamento;
  • per accettazione di compensi personali riguardanti attività sociali;
  • per comportamenti che compromettono gravemente il buon nome ed il funzionamento dell’Associazione;
  • gravi violazioni del presente Statuto e del Regolamento;

può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Esecutivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 7 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III – ORGANI

ART. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Presidente del Consiglio Esecutivo;
  3. il Consiglio Esecutivo;
  4. l’Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.
  5. Collegio Arbitrale.

Tutte le cariche sono gratuite e possono essere affidate solo ai soci dell’Associazione.

ART. 9 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa ed esprime gli indirizzi programmatici dell’Associazione, in esecuzione e nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati aggiornato all’ultima seduta del Consiglio Esecutivo.
Ciascun associato ha un voto.
È presieduta dal Presidente del Consiglio Esecutivo ovvero, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea.

ART. 10 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Esecutivo almeno due volte all’anno:

  • entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio di esercizio
  • entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, mediante affissione, all'interno della sede, dell'Avviso di Convocazione Assemblea nonché mediante consegna di copia dello stesso a ciascun Socio purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.
Nel caso in cui non risulti provata la consegna ad alcuni Soci dell'Avviso di Convocazione, lo stesso dovrà essere inviato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea, tramite posta ordinaria o con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dall’Assemblea.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. Non si possono trattare argomenti non iscritti nell’avviso di convocazione.
Della convocazione dell’Assemblea deve essere data la più ampia diffusione con qualsiasi mezzo al fine di garantire la massima informazione e partecipazione.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
Può inoltre essere convocata in seduta straordinaria, su delibera del Consiglio Esecutivo, oppure quando venga richiesta per iscritto da almeno 1/5 dei Soci, oppure da almeno metà dei Consiglieri in carica.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 11 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea convocata in seduta Ordinaria delibera su qualsiasi argomento e in particolare compete:

  1. l’elezione dei membri del Consiglio Esecutivo;
  2. la revoca dei membri del Consiglio Esecutivo;
  3. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell’Organo di controllo;
  4. nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  5. la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  6. l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
  7. l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
  8. l’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 20 e 22 dello Statuto sociale e nei limiti ex lege consentiti;
  9. l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio preventivo;
  10. ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea Ordinaria.

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
Ogni aderente non può avere più di una delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ogni aderente non può avere più di una delega.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.
L’Assemblea dei Soci, convocata in apposita seduta e a scrutinio segreto, elegge:

  • i membri del Consiglio Esecutivo,
  • i membri del Collegio dei Organo di controllo

secondo quanto stabilito da un Regolamento Interno

ART. 12 – Assemblea straordinaria

All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

  1. la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
  2. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  3. la devoluzione del patrimonio;
  4. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall’Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
Ogni aderente non può avere più di una delega.
La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell’Associazione.

ART. 13 – Il Consiglio Esecutivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Esecutivo composto da cinque a undici membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
Il Consiglio Esecutivo è l’organo che amministra l’Associazione dando esecuzione alle delibere delle Assemblee dei Soci e nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, del Regolamento e delle altre norme vigenti, adottando tutti i provvedimenti opportuni e necessari per il miglior funzionamento della stessa.
Nella prima riunione del Consiglio Esecutivo, convocata entro dieci giorni dalla data delle elezioni dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, deve essere eletto:

  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere.

Le predette cariche non possono essere cumulate tra loro.
Il nuovo Consiglio Esecutivo definisce inoltre gli altri incarichi tra i Consiglieri. Per svolgere le proprie funzioni il Consiglio può avvalersi di collaboratori interni ed esterni all’Associazione.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammessa la delega. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio Esecutivo inoltre delibera:

  • l’ammissione dei Soci Soccorritori, Soci Collaboratori;
  • l’eventuale radiazione o decadenza, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del presente Statuto. Per deliberare la radiazione è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei componenti il Consiglio Esecutivo;
  • la nomina del Direttore Sanitario;
  • il conferimento di diplomi di riconoscimento e benemerenza, secondo quanto definito nel Regolamento Interno.

Il Consiglio Esecutivo è tenuto a dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
In occasione delle Assemblee Ordinarie il Consiglio Esecutivo illustra il Bilancio Consuntivo e la relazione sociale esplicativa e chiarificativi delle voci di bilancio, il Bilancio Preventivo, dai quali devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché il Programma delle Attività da svolgere durante l’anno sociale.
Il Consiglio Esecutivo fornisce ai Soci la più ampia informazione sulla gestione dell’Associazione e, a tale scopo, può indire riunioni informative, senza esercizio di voto, previo congruo avviso e informando i Soci con i mezzi ritenuti più idonei.
Le sedute del Consiglio Esecutivo, di norma, non sono pubbliche. É facoltà del Consiglio consentire la partecipazione dei Soci ad una intera seduta o a parte di essa. I Soci che partecipano alle riunioni del Consiglio Esecutivo non hanno facoltà di parola o di intervento, salvo che ciò sia richiesto dal Consiglio Esecutivo.
Il Consiglio Esecutivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Esecutivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. 
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, la sua sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio. In caso di parità di preferenze ricevute, la carica spetta al Socio che ha maturato la maggiore anzianità di servizio il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea possibile.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Esecutivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Esecutivo.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Esecutivo

Il Presidente del Consiglio Esecutivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Esecutivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Esecutivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Esecutivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Esecutivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Esecutivo

Il Vicepresidente collabora e sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Esecutivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Esecutivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Esecutivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 - Il Tesoriere

Il tesoriere si occupa della compilazione e dell'aggiornamento del Registro delle Entrate e delle Uscite di Cassa e ne è legalmente il responsabile e del Registro dei Beni Strumentali.

ART. 18 – L’Organo di controllo

L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.
L’Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.
L’Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell’Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.
Relazionare l’Assemblea dei Soci in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.
L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi per accertare la consistenza del patrimonio dell’Associazione e di ogni riunione redige il relativo verbale.
In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell’Organo di controllo, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Collegio. In caso di parità di preferenze ricevute, la carica spetta al Socio che ha maturato la maggiore anzianità di servizio.

 

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative;
  • contributi degli aderenti;
  • contributi pubblici e privati;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
  • rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attività di interesse generale;
  • entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
  • entrate derivanti dalle attività di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
  • entrate da attività commerciali, nei limiti ex lege previsti;
  • ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’associazione.

 

ART. 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Esecutivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Esecutivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Esecutivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Esecutivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatori

L’Associazione tiene:

  • il Registro dei Volontari;
  • il Libro degli Associati;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo;
  • il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
  • il Libro degli Inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Esecutivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.

 

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. 
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – Clausola compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.
Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 26 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

l COSP Mazzano da 20 anni collabora con il Comune di Rezzato con una postazione fissa, operante nelle ore notturne 7 giorni a settimana.

 

Il distaccamento, ora sito in Via Mazzini 16, è operativo con un mezzo di soccorso MSB.

sede

Attualmente la sede operativa è situata in via Mazzini 99/101 a Molinetto di Mazzano.

 

Da qualche anno l'associazione si avvale di un distaccamento presso il comune di Rezzato, con una sede operativa in via Mazzini.

Se anche tu sei interessato a contribuire per la sede o aiutare l'associazione per acquistare una nuova ambulanza, contattaci senza impegno.

 

 

erogazioni liberali

Noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà, ma non basta!

Il materiale sanitario usato per gli interventi necessita costantemente di essere approvigionato. Le ambulanze sono soggette a continue e costose manutenzioni per garantire sicurezza e continuitý nei sevizi. Ci sono poi i corsi di primo soccorso, gli eventi formativi aperti alla popolazione e il progetto per la nuova sede.

Aziende sostenitrici

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Detrazioni fiscali

I contributi e le donazioni sono deducibili dai privati e dalle imprese fino al 2% del reddito imponibile ( art. 13 D.L. 460 del 04-12-1997).

Cinque per mille

È possibile devolvere il 5x1000 del reddito nella dichiarazione IRPEF firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730 o scheda allegata al CUD per coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione) indicando il codice fiscale 98013840172 Come donare

Puoi utilizzare il sistema che preferisci per la tua offerta: direttamente in sede, previo appuntamento con il Presidente dell'associazione oppure con bonifico bancario.
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dal 1985 a oggi

Il C.O.S.P. Mazzano nasce ufficialmente il 14 marzo 1985 come associazione di soccorso sanitario e nel corso degli anni i volontari e i servizi sono sempre stati in aumento, passando dalla decina di volontari e centinaia di trasporti degli inizi, agli attuali 220 volontari e quasi 5000 interventi l'anno. Questi numeri ne fanno una delle associazioni più attive nella provincia di Brescia.

Attualmente il C.O.S.P. opera principalmente in convenzione con il 118, a cui assicura un'ambulanza operativa 24 ore su 24 nella sede di Molinetto di Mazzano e una seconda ambulanza in orario notturno nella sede di Rezzato (dalle ore 20.00 alle ore 6.00). La collaborazione con il 118 di Brescia ha portato ad avere sullíambulanza ogni giorno dalle 7.00 alle 19.00 (compresi il sabato e la domenica) un infermiere inviato dalla centrale operativa.

Oltre al servizio di Emergenza Sanitaria il C.O.S.P. offre servizi di trasporto infermi da e per gli ospedali, assistenza a gare sportive e manifestazioni, telesoccorso, trasporto emodializzati e trasferimento pazienti sul territorio nazionale ed estero.

Grazie al lavoro dei volontari e al parco mezzi disponibile, riusciamo a coprire un territorio molto vasto, costituito prevalentemente dai comuni a est di Brescia. È evidente come, proprio per la posizione delle due sedi, il C.O.S.P. serva maggiormente la popolazione dei paesi di Rezzato e Mazzano.

Un altro obiettivo importante consiste nell‘accrescere la cultura del soccorso a tutti gli strati della popolazione. A tal fine si organizza annualmente un Corso di Primo Soccorso gratuito rivolto a tutti i cittadini, si promuove l'aggiornamento dei suoi volontari, e organizza incontri di formazione tenuti da medici e personale specialistico.

Attualmente la sede operativa è completamente inadatta per proseguire a svolgere un servizio come quello del soccorso pubblico. Le molteplici attività fin qui brevemente elencate e la crescita che ci ha caratterizzati, sia nel numero dei servizi effettuati che dei volontari, hanno reso necessaria la costruzione di una sede più adeguata. La futura sede offrirà infatti un numero maggiore di locali per i volontari, ma anche un autorimessa che consente di proteggere dalle intemperie tutti i mezzi, e uníampia sala per i corsi.

Tale progetto è ormai in fase di ultimazione, ma il lavoro e la dedizione dei volontari non bastano a coprire le spese che un obiettivo tanto ambizioso richiede.

Il C.O.S.P. Mazzano dispone di un parco mezzi di 6 ambulanze. Momento fondamentale della vita della associazione è rappresentato dalla festa annuale, che solitamente si tiene nella seconda metà di luglio e che richiama durante le sue dieci serate centinaia di persone dai comuni limitrofi.

In questi ultimi 20 anni il C.O.S.P. Mazzano è cresciuto molto e ha raggiunto obiettivi inimmaginabili, ma nel frattempo sono cresciute, e continuano a crescere anche le sue esigenze.

Esigenze strutturali: la sede, oltre ai costi di costruzione (già molto elevati), prevede ulteriori costi (per líarredamento, per la predisposizione di un impianto di sicurezza etc.)

Esigenze formative: per accrescere davvero la cultura del soccorso il C.O.S.P. necessita di vari strumenti (computer, materiale sanitario didattico, Ö), ma anche dei fondi che permettono ai volontari di aggiornarsi e accrescere la propria competenza (ad esempio, i corsi che abilitano allíuso del defibrillatore semi-automatico sono fondamentali, ma purtroppo anche molto costosi)

Nuovi mezzi: le ambulanze destinate ai servizi di emergenza hanno infatti per legge un limite sia negli anni che nel chilometraggio.

 

Siamo quindi a chiedere, sotto qualsiasi forma, la collaborazione e il sostegno della popolazione del nostro territorio. Sicuri che tale appello non rimanga inascoltato, vi preghiamo di contattarci per qualsiasi informazione o chiarimento.